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Statuto

Statuto

il nostro Statuto

 

lo Statuto della FISTel Sardegna è l'insieme dei principi e delle regole fondamentali che regolamentano la nostra Organizzazione e la nostra attività di sindacalisti.


Ecco il link per scaricare una copia del nostro Statuto 


 

STATUTO

E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

DELLA FISTEL CISL SARDEGNA

 

 


 

STATUTO

 

ART. 1 - COSTITUZIONE

 

E' costituita la Federazione Regionale denominata FISTEL CISL SARDEGNA con sede in Cagliari, costituita per organizzare i lavoratori della Comunicazione.

La finalità della propria azione è la tutela e la difesa dei diritti dei propri associati, nel pieno rispetto del metodo democratico, della libertà e personalità umana, contro ogni discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua e di sesso.

La FISTEL, rappresenta i lavoratori: Cartai, Grafici Commerciali, Periodici, Case Editrici, Quotidiani e Agenzie di Stampa, Fotolaboratori, Aerofotogrammetrici, Cinema, Emittenza Pubblica e Privata, Pubblicità, Attività Musicali di Danza e Prosa, Musica Leggera, Discografici, Artisti delle Arti Visive; i lavoratori delle Strutture di Distribuzione dell’Istallazione e Gestione delle Reti Telefoniche, Telematiche, Informatiche, Satellitari, i lavoratori adibiti ad Attività Internet, via etere e via cavo, digitale terrestre; lavoratori dei servizi di distribuzioni quali: la gestione dei servizi di interfaccia Software e di fornitura di accesso a reti aperte o chiuse di comunicazione o a reti di servizi;  addetti alle imprese di servizio (call center-customer care etc) i lavoratori dell’Area informatica, web operation, della ricerca, formazione e dei supporti e servizi ad essa collegata, di software per la realizzazione di prodotti/servizi sia off-line che on-line (CD-ROM, CD) quali banca dati, Formazione Professionale , tele-assistenza, Servizi Multimediali.

 

ART. 2 - PRINCIPI E SCOPI

 

La FISTEL CISL SARDEGNA si richiama e si ispira ai principi e agli scopi della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) cui aderisce.

 

 

 

ART. 3 - POTERI E FUNZIONI

 

La Federazione Regionale esercita i seguenti compiti:

1)- Raccorda la propria azione con quella della Federazione Nazionale e dell'Unione Sindacale Regionale;

2)- coordina ed assiste l'attività politica ed organizzativa dei Sindacati territoriali

3)- collabora con le strutture territoriali per l’elaborazione dei piani organizzativi di loro competenza, per definire le previsioni economiche finalizzate all’ottimizzazione delle risorse;

4) - assume la responsabilità politica del tesseramento e delle attività di servizio agli iscritti nei confronti della Federazione Nazionale;

5)- istituisce l’anagrafe degli iscritti su base regionale;

6)- gestisce, all'interno dei criteri e delle norme deliberate dagli organismi nazionali, la politica contrattuale;

7)- raccorda e controlla la gestione delle risorse organizzative e finanziarie a livello regionale garantendo l'omogeneità della gestione amministrativa;

8)- coordina iniziative per la diffusione di esperienze autogestite e cooperative;

9)- promuove e risponde delle iniziative formative dei quadri di base, attraverso attività corsuali e seminariali;

10)- concorre alla promozione ed alla gestione delle iniziative per formazione sindacale dei quadri e dei dirigenti territoriali secondo i deliberati dell’Esecutivo Nazionale;

11)- opera per un'efficace circolazione delle informazioni sull'attività della categoria;

12)- stipula accordi su base regionale per i settori e le categorie inquadrate nella Federazione;

13)- definisce gli indirizzi di politica settoriale, su base regionale , per i comparti di competenza in raccordo con la Federazione Nazionale e la USR.

 

 

 

ART. 4 – ISCRIZIONE ALLA FEDERAZIONE

 

Possono iscriversi alla FISTEL CISL. tutti i lavoratori, operanti nei settori di cui all’art.1, indipendentemente dalle proprie opinioni politiche e concezioni religiose.

L’iscrizione alla Federazione deve costituire espressione di una scelta libera ed individuale di ciascun lavoratore che di essa condivida principi e finalità.

 

 

ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI

 

Gli iscritti alla Federazione hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale, ad eleggere i propri rappresentanti sul luogo di lavoro ed i propri delegati alle successive istanze congressuali.

Essi hanno inoltre il diritto a ricevere tempestivamente la tessera d'iscrizione al sindacato, ad essere tutelati nei propri diritti contrattuali ed ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi della organizzazione.

Gli iscritti hanno diritto ad essere adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano ed ad esercitare il diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali, nei limiti previsti dal presente Statuto, ed in termini democraticamente e civilmente corretti.

Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente Statuto, ad operare nell'attività sindacale in coerenza con le decisioni assunte dagli organi statutari ed a partecipare all'attività sindacale.

Ogni iscritto ha l'obbligo di pagare i contributi di iscrizione al sindacato con le modalità e nell'ammontare definiti dalla categoria di appartenenza.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti di morte e la stessa non è rivalutabile.

 

 

 

ART. 6 - ROTAZIONE INCARICHI E LIMITI DI ETA'

 

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali, Segretari Generali e Segreterie a tutti i livelli, come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica è di tre mandati (12 anni )

Il raggiungimento del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione della carica di componente di Segreteria a qualsiasi livello.

I componenti delle segreterie di categoria possono mantenere la carica sino al 65° anno di età, a condizione che non siano titolari di pensione e indipendentemente dalla erogazione effettiva della stessa a seguito di rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato attivati dall’interessato.

I dirigenti eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo sono automaticamente decaduti dalle relative cariche

 

ART. 7 - INCOMPATIBILITA'

 

 Per affermare l’assoluta autonomia della CISL nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite con le cariche direttive, esecutive, di sindaco, di proboviro, di dirigenti responsabili di enti CISL (in quanto componenti dei Consigli generali) a qualsiasi livello, le seguenti incompatibilità:

  1. incarichi di governo, giunta regionale, provinciale, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati;
  2. candidature alle assemblee legislative nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali.

Per i livelli istituzionali subcomunali i vincoli di incompatibilità con le cariche sindacali sono definiti nel Regolamento di attuazione allo Statuto confederale;

  1. incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, sezionali e simili comunque denominate in partiti, movimenti e formazioni politiche, associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

Il Comitato esecutivo confederale e i Comitati esecutivi delle USR, sentita la Segreteria confederale, sono competenti a concedere ai dirigenti sindacali autorizzazione ad assumere o a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale.  

 Le incompatibilità previste nel presente capitolo sono applicabili anche agli operatori che rappresentano l’Organizzazione nello svolgimento di funzioni politiche.

Nei casi ove si verifichino le situazioni di cui al comma 1 lettere a, b e c dell’articolo 7 gli operatori vengono collocati in aspettativa non retribuita.

 

ART. 8 - ELEZIONE NEGLI ORGANI E COOPTAZIONI

 

Possono essere candidati alle cariche sociali della Federazione Nazionale i soci in regola con il tesseramento e la contribuzione e che abbiano un'anzianità' di iscrizione alla CISL di almeno due anni.

Per i livelli inferiori possono essere candidati alle cariche sociali delle Federazioni i soci in regola con il tesseramento e che abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno 2 anni alla CISL.

E' facoltà del Consiglio Generale della Federazione Regionale, di cooptare al suo interno con deliberazione a maggioranza dei 2/3, nuovi membri nella misura massima del 20% dei componenti degli organismi stessi.

 

ART. 9 - MISURE CAUTELATIVE

 

Per misura cautelativa il socio sottoposto a procedimento penale o ad iniziative della Magistratura può essere, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità del reato, sospeso a  tempo indeterminato.

Competenti a decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura d'urgenza, sono la Segreteria della Federazione  regionale per i rispettivi livelli di competenza sentito il sindacato territoriale dove è avvenuta l'iscrizione.

La revoca della sospensione cautelativa è disposta immediatamente dalla Segreteria che l'ha stabilita al cessare delle cause che l'hanno determinata .

Quando invece si rendessero necessari provvedimenti ulteriori si dovrà seguire la normale procedura prevista dal presente Statuto.

 

ART. 10  - DENUNCIA DELLE VIOLAZIONI

 

Quando la Segreteria viene a conoscenza di violazioni statutarie, ha l'obbligo di intervenire per far cessare tali violazioni e, qualora tale intervento sia inefficace, ha l'obbligo di denunciare tali comportamenti al Collegio dei Probiviri.

L'omissione di intervento e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso ai Probiviri competenti.

 

ART. 11 - GLI ORGANI

 

Sono organi della Federazione Sindacale Regionale della Fistel Sardegna:

 

  1. a)il Congresso Regionale
  2. b)il Consiglio Generale Regionale
  3. c)il Comitato Esecutivo Regionale
  4. d)la Segreteria Regionale
  5. e)il Collegio dei Sindaci Revisori Regionale
  6. f)i Coordinatori Territoriali

 

ART. 12 - IL CONGRESSO REGIONALE

 

E' il massimo organo deliberante della Federazione Sindacale Regionale.

E' costituito dai delegati eletti nelle Assemblee Congressuali  Territoriali nel numero derivante dai coefficienti fissati dal Consiglio Generale Regionale;

Partecipano inoltre col solo diritto di parola i membri uscenti o subentrati a qualsiasi titolo del Consiglio Generale Regionale non eletti  nelle Assemblee Congressuali  Territoriali;

Ha il compito di definire gli indirizzi politici ed organizzativi della Federazione Regionale e di pronunciarsi in merito agli obiettivi della Federazione Nazionale e dell'Unione Sindacale Regionale;

Approva lo Statuto della Federazione Sindacale Regionale e relative modifiche;

E' convocato dal Consiglio Generale Regionale , in via ordinaria, in concomitanza del Congresso Federale e di categoria;

Elegge:

- i membri elettivi del Consiglio Generale Regionale;

- i delegati al Congresso Nazionale della Federazione;

- i delegati al Congresso USR;

- il Collegio dei Sindaci Revisori Regionale

 

ART. 13 - IL CONSIGLIO GENERALE REGIONALE

 

E' l'organo che elabora e definisce le linee di politica sindacale e organizzativa di interesse regionale nell'ambito degli indirizzi fissati dal Congresso;

ove non esista l’Esecutivo approva i bilanci preventivi e consuntivi presentati dalla Segreteria Regionale ;

Si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno su convocazione della Segreteria Regionale su richiesta del Comitato Esecutivo quando presente, che ne fissa l'ordine del giorno;

La convocazione straordinaria può essere effettuata dalla Segreteria Regionale per casi eccezionali e motivati o su richiesta di 1/3 dei suoi componenti.

Ne fanno parte:

-   i membri eletti dal congresso regionale

In caso di vacanza tra i membri eletti dal Congresso, subentrerà chi ha ottenuto il maggior numero dei voti dopo l'ultimo eletto.

E' composto da un numero complessivo di membri, fissato dal Consiglio Regionale, assicurando in ogni caso la rappresentanza di tutte le strutture territoriali.

 

E' facoltà del Consiglio Generale Regionale, di cooptare al proprio interno nuovi membri con delibera a maggioranza di 2/3, e nella misura massima del 20% dei componenti l'organismo stesso.

Il Consiglio Generale è l’organo deliberante della FISTel Regionale tra un Congresso e l’altro.

Elegge nel suo seno con votazioni, separate, successive e a scrutinio segreto:

1)     il Segretario Generale Regionale

2)     il Segretario Generale aggiunto ove presente

3)     i Segretari Regionali, nel numero previsto dal Regolamento Regionale

4)     il Comitato Esecutivo Regionale, nel numero previsto dal Regolamento Regionale

5)     i propri rappresentanti nel Consiglio Generale Nazionale a maggioranza semplice

6)     i delegati al Congresso della USR

7)     il Collegio dei Sindaci Revisori

 

ART. 14 - IL COMITATO ESECUTIVO REGIONALE

 

Provvede all'attuazione degli indirizzi fissati dal Consiglio Generale Regionale.

Si riunisce almeno ogni 3 mesi, convocato dalla Segreteria Regionale o su richiesta di 1/3 dei suoi componenti.

Sono compiti del Comitato Esecutivo:

-       decidere sui conflitti tra Organismi Territoriali e/o Regionali della FISTel;

-       Approva i bilanci preventivi e consuntivi presentati dalla Segreteria Regionale;

-       su proposta della Segreteria Regionale, elegge il Coordinamento Femminile fissandone il numero dei componenti:

-       elegge i Coordinato Territoriali;

 

E' composto da:

-       la Segreteria Regionale

-       i membri eletti dal Consiglio Generale Regionale, nelle quantità definite dal Regolamento Regionale

-       la Coordinatrice Donne

 

 

 

ART. 15 - LA SEGRETERIA REGIONALE

 

Ha , nel proprio ambito, compiti analoghi a quella Nazionale ed in particolare:

Prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della  Federazione attuando le decisioni dei superiori organi deliberanti;

Convoca l'Esecutivo e il Consiglio Generale Regionale.

Il Segretario Generale Regionale ha la rappresentanza legale della Federazione sindacale regionale nei confronti di terzi e dei pubblici poteri.

Il Segretario Regionale Aggiunto sostituisce in caso di assenza il Segretario Generale a tutti gli effetti.

Essa risponde collegialmente di fronte ai superiori organi deliberanti della gestione del patrimonio finanziario della Confederazione e Federazione.

Essi sono eletti dal Consiglio Generale Regionale in successive e separate votazioni.

Il numero dei componenti della Segreteria è indicato nel Regolamento di Attuazione.

 

ART. 16 - IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

 

Provvede al controllo amministrativo della Federazione Sindacale Regionale  ed adempie alle sue funzioni a norma degli articoli del presente statuto e regolamento.

L'attività del Collegio dei Sindaci Revisori deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza. 

E' composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Generale Regionale con il suo presidente a titolo consultivo, e riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo agli organi regionali.

Le modalità di elezione del Collegio e del Presidente sono le stesse previste per il livello nazionale.

 

ART. 17- I COORDINATORI TERRITORIALI

 

I Coordinatori Territoriali sono eletti dal Comitato Esecutivo Regionale nel proprio seno.

Tutti gli eletti possono essere rimossi e sostituiti anche prima del termine di decadenza a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto, con le modalità previste dal Regolamento Regionale.

I Coordinatori Territoriali rappresentano la FISTel-CISL a livello territoriale, ferme restando le prerogative di rappresentanza del Segretario Generale.

Il numero dei Coordinatori Territoriali è definito nel Regolamento Regionale.

 

ART. 18 - RAPPRESENTANZA LEGALE

 

La rappresentanza legale della Federazione Regionale spetta al Segretario Generale Regionale.

La Federazione Regionale o le persone che le/li rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque, e non potranno per qualsiasi tipo o causa o specie, per il fatto della dipendenza della Federazione Nazionale chiedere di essere sollevate dalla stessa.

 

ART. 19 - PATRIMONIO

 

Il patrimonio della Federazione è costituito dai contributi degli associati e da tutti i beni immobili e mobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa, ed ovunque siano dislocati al centro e alla periferia.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Inoltre vi è l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

Sino a che esiste la Federazione, i singoli associati o gruppi di associati e le Associazioni ad essa aderenti, non possono chiedere la divisione del Fondo comune o patrimoniale, ne' pretendere , in caso di recesso , quota alcuna per qualsiasi titolo anche sotto forma di contributi in precedenza versati.

La Federazione regionale  risponde di fronte a terzi ed alle autorità giudiziarie unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale congiuntamente, per gli aspetti economici e finanziari, al Segretario Federale che presiede al settore relativo all'amministrazione.

Le Federazioni Regionali e le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non potranno per qualsiasi titolo o causa o in specie per il fatto di essere articolazioni della Federazione Nazionale chiedere di essere sollevate dalle stesse.

Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla Federazione a favore delle Federazioni sindacali Regionali e dei Sindacati Territoriali, o di loro associati, costituiscono normale attività' propria della Federazione senza assunzione di corresponsabilità.

 

ART. 20 - CONTRIBUZIONE

 

Il valore dei contributi associativi dei lavoratori e lavoratrici è stabilito dal Consiglio Generale Regionale  in coerenza con le indicazioni Nazionali.

Il loro riparto è deciso dal Consiglio Generale Nazionale.

Il Consiglio Generale Nazionale fissa le norme attuative per il tesseramento e la contribuzione

 

ART. 21 - APPLICAZIONE DELLO STATUTO

 

Lo Statuto della Federazione si attua attraverso:

- il Regolamento attuativo, che ne stabilisce le procedure e i criteri applicativi;

La Federazione Sindacale Regionale si dota di un proprio Statuto conforme e non in contrasto con quello della Federazione Nazionale.

Le norme contrastanti sono nulle.

La competenza a dichiarare la nullità è del Collegio Federale dei Probiviri.

In ogni caso il Consiglio Generale Regionale  della Fistel Sardegna dovrà integrare ed adeguare il proprio statuto agli articoli dello Statuto Nazionale che esplicitamente lo prevedono;

lo Statuto della Federazione Regionale dovrà essere inviato alla Federazione Nazionale per la verifica di conformità. Le eventuali indicazioni di adeguamento dovranno essere assunte nel primo Consiglio Generale successivo alla comunicazione della Federazione Nazionale;

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono, per analogia, le norme dello statuto confederale ed il Regolamento confederale.

 

ART. 22 - MODIFICHE DELLO STATUTO

 

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso di Federazione:

Il Consiglio Generale Regionale, nella riunione in cui procede alla convocazione del Congresso, nomina una commissione consiliare delegata con l'incarico di esaminare e coordinare le proposte di modifica.

Il Congresso si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza dei 2/3.

 

Art. 23 - PROCEDURE PER LO SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE

 

Lo scioglimento della Federazione Regionale può essere pronunciato solo dal Congresso  a maggioranza dei 3/4 dei voti rappresentati.

In caso di scioglimento, il Congresso Regionale delibera la destinazione e l'impiego del patrimonio del Sindacato che dovrà comunque essere devoluto solo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge (D.L. 460/97).

 

Art. 24 - RINVIO

 

Per quanto non previsto nel presente Statuto e relativo Regolamento di attuazione, si richiamano le norme dello Statuto e del Regolamento confederale, per quanto applicabili e compatibili.

 

Art. 25 – NORMA TRANSITORIA

 

Alla  delibera di aggiornamento  e approvazione del presente statuto, seguiranno le procedure di cui all’art. 21.



 

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

 

ART. 1 – ISCRIZIONE E TESSERAMENTO

 

La domanda di iscrizione alla CISL deve essere sottoscritta dall'interessato ed inviata alla Federazione Regionale.  Qualora fossero noti orientamenti o comportamenti dell'aspirante socio che contrastano con le finalità e le regole contenute nello Statuto della Federazione Nazionale ed in quello della ClSL, la Segreteria della Federazione Regionale con decisione motivata da portare a conoscenza della Segreteria Nazionale, può respingere lo domanda di iscrizione, dandone comunicazione all'interessato. Contro lo delibera di non accettazione della domanda, l'aspirante socio, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria della Federazione Nazionale, che decide in via definitiva entro 20 giorni.

 

Art. 2  

 

L'iscrizione alla ClSL decorre, a tutti gli effetti, dalla data di presentazione della domanda e dal versamento dei relativi contributi. Per le iscrizioni decorrenti prima dell'1/10 di ciascun anno, all'iscritto va consegnata lo tessera dell'anno in corso contestualmente all'avvenuta iscrizione.  All'inizio di ciascun anno e comunque entro il 30/4 per gli iscritti in essere al 31/12 e che non siano cessati alla data della distribuzione delle tessere va consegnata lo tessera per l'anno in corso.

 

Art. 3  

 

I soci espulsi dalla Organizzazione devono, per essere riammessi, inoltrare domanda di iscrizione al Consiglio Generale della Federazione Regionale.  La richiesta di iscrizione è accettata quando sia votata dai 2/3 dei componenti il Consiglio medesimo e sia ratificata, anche a maggioranza semplice, dal Consiglio Generale della corrispondente Unione Sindacale Territoriale. I soci espulsi dall'Organizzazione, che ricoprivano incarichi dirigenziali, dovranno inoltrare lo domanda di iscrizione al Consiglio Generale della Federazione Nazionale. La ratifica della Struttura avverrà nell'Organismo direttivo in cui era espletata la funzione dirigente

 

ART. 4 - INCOMPATIBILITA’ FUNZIONALI

 

Chi viene eletto a cariche sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dall'elezione alla carica successiva, pena lo decadenza da quest'ultima.

Il Comitato Esecutivo è competente a deliberare circa i vincoli di incompatibilità in ordine alle candidature per le elezioni nelle assemblee legislative o consigli dei livelli istituzionali sub-comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili, comunque denominati.  Chi viene eletto a cariche incompatibili con la carica sindacale di cui all'art. 7 dello Statuto Regionale deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dalla elezione, pena la decadenza dalla carica sindacale.  I soci dimissionari o decaduti, ai sensi all'art. 7 dello Statuto Regionale possono essere eletti a cariche sindacali alla scadenza dei periodi di tempo appresso indicati:

  1. a) dopo 1 anno dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello non superiore a quello comprensoriale o provinciale;
  2. b) dopo 2 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato a livello regionale;
  3. c) dopo 3 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello superiore al regionale.

 

Art. 5

 

Le decadenze, nei casi contemplati nell'art. all'art. 7 dello Statuto Regionale della Federazione e nel presente Regolamento di attuazione operano automaticamente e le iniziative per la sostituzione dei dirigenti decaduti vanno assunte dalle Segreterie delle Strutture sindacali competenti.

ART. 6 - LE DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI FISTEL

 

Il Comitato Esecutivo della Fedarazione Regionale designa i rappresentanti della Federazione stessa in enti, associazioni e/o società ove è prevista per legge o per regolamento la rappresentanza sindacale nel rispetto delle incompatibilità funzionali previste dal presente Regolamento e avuta presente la necessità di assicurare:

  1. a)la piena autonomia del Sindacato
  2. b)il più alto grado di competenza e professionalità
  3. c)la massima funzionalità degli organi sindacali

 

Art. 7

 

Coloro che sono investiti di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente alla Segreteria Regionale in ordine alla natura dell’attività svolta; ricevono dalla stessa le relative istruzioni; segnalano tempestivamente i problemi interessanti l’Organizzazione Sindacale

 

Art. 8

 

Le questioni attinenti ai gettoni di presenza e rimborsi o altri emolumenti derivanti da incarichi ricoperti su designazione sindacale vengono disciplinate per tutta l'Organizzazione da apposite norme fissate dal Comitato Esecutivo.

 

ART. 9 - VALIDITA’ DELLE SEDUTE E VOTAZIONI 

 

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli Organi è necessario che all'inizio dei lavori ed al momento della votazione siano presenti la metà più uno dei componenti.

 

 

Art.10

 

Le votazioni negli Organi avvengono per alzata di mano, oppure, su richiesta scritta di almeno il 5% dei componenti, per appello nominale. Le votazioni per le elezioni alle cariche avvengono a scrutinio segreto. Le designazioni per alzata di mano.

 

Art. 11

 

Nelle elezioni vengono proclamati eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti viene proclamato eletto il più anziano di iscrizione alla ClSL; a parità di iscrizione alla ClSL, il più anziano di età.

 

ART. 12 - DIMISSIONI DAGLI ORGANISMI 

 

Le dimissioni dagli Organi di Segreteria non derivanti dall'applicazione di norme di incompatibilità o decadenza statutaria o regolamentare vanno presentate per iscritto e vanno discusse dall'Organismo che ha eletto il dimissionario convocato a tal scopo entro trenta giorni dalle dimissioni e possono essere accettate o respinte.

Sino a tale data esse non sono esecutive. Le dimissioni del Segretario Generale ai vari livelli comportano le dimissioni della rispettiva Segreteria.

 

ART. 13 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI

 

La durata degli interventi è limitata solo su specifica decisione degli Organismi assunta di volta in volta e su ogni singolo argomento all'ordine del giorno. Per l'illustrazione delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore ed uno contro. Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi 5 minuti. le Segreterie ai vari livelli hanno facoltà di far intervenire, alle riunioni degli Organi, dirigenti delle Strutture che non ne siano componenti, o esperti per le particolari materie di discussione.  I singoli membri degli Organi hanno facoltà di promuovere o di depositare in forma scritta alla Presidenza emendamenti ai documenti conclusivi.

 

ART. 14 - SANZIONI DISCIPLINARI

 

Venuti a conoscenza di violazioni degli Statuti Regionale o Nazionale della Federazione, o Confederali, il singolo socio o una qualunque struttura della FISTel deve presentare denuncia, entro il termine di perentorio di 60 giorni al Collegio dei Probiviri della FISTel Nazionale.

Essa va inoltre notificata a tutte le parti a cura del ricorrente e a pena di improcedibilità, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o equivalente in formato elettronico.

 

ART. 15 - IL CONGRESSO REGIONALE

 

Il Consiglio Generale, contestualmente alla indizione del Congresso Regionale, emana il Regolamento per la elezione dei delegati al Congresso stesso. Approva lo schema di Regolamento del Congresso Regionale, fissando una percentuale minima di candidate da inserire nelle liste, tenendo conto della presenza femminile nelle rispettive realtà, nonché le norme generali per lo svolgimento dei Congressi ai vari livelli.

Hanno diritto a partecipare al Congresso Regionale i delegati eletti dalle Assemblee Congressuali Territoriali sulla base di quanto stabilito dal Regolamento congressuale, a condizione che siano in regola con il tesseramento confederale e con il versamento delle quote associative, sulla base delle norme contributive vigenti.

 

 

 

 

 

ART. 16 - IL CONSIGLIO GENERALE

 

Il Consiglio Generale Regionale è composto:

-       dal Segretario Regionale

-       dai membri elettivi

Il numero complessivo dei Componenti il Consiglio Regionale si dimensiona in ragione della consistenza organizzativa della struttura da un minimo di 15 ad un massimo di 30 componenti compresi i membri di diritto.

Qualora un membro di diritto del Consiglio Generale venga eletto componente la Segreteria Nazionale ed opti per quest’ultima carica, resterà membro del Consiglio Generale stesso anche nel caso in cui cessi per qualsiasi motivo dalla carica di componente la Segreteria Nazionale.

Il Consiglio Generale è convocato in prima sessione per l’elezione delle cariche, di regola, entro 20 giorni dalla chiusura del Congresso a cura dell’Ufficio di Presidenza del Congresso stesso.

Il membro più anziano di età dell’Ufficio di Presidenza del Congresso presiede il Consiglio Generale sino alla elezione della Segreteria. In caso di prosecuzione dei lavori la Segreteria propone l’elezione della Presidenza.

La Convocazione ordinaria del Consiglio Generale prevista dallo Statuto della Federazione e la conseguente indicazione dell’ordine del giorno, deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione stessa contenga esplicita motivazione d’urgenza.

La convocazione straordinaria prevista dall’art. 13 dello Statuto Regionale è effettuata dalla Segreteria Regionale che è tenuta a provvedervi entro un mese dalla data della richiesta.

In apertura dei lavori di ogni sessione si elegge la Presidenza su proposta della Segreteria Regionale.

Il Consiglio Generale, in caso di impedimento definitivo del Collegio dei Sindaci, provvede alla ricostituzione del plenum di tali organi in sostituzione dei membri vacanti.

L’ordine del giorno del Consiglio Generale può essere invertito o ampliato su richiesta dei 2/3 dei presenti

 

ART. 17 – SFIDUCIA

 

La proposta di deliberare la sfiducia agli Organi esecutivi eletti dal Consiglio Generale deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti

La decisione sulla proposta va assunta nella prima sessione successiva del Consiglio Generale da effettuarsi entro 15 giorni da quella in cui è avanzata la richiesta

 

ART. 18 - IL COMITATO ESECUTIVO

 

Il Comitato Esecutivo è composto:

  1. a)da 6 componenti eletti dal Consiglio Generale nel proprio seno
  2. b)dai componenti la Segreteria Regionale
  3. c)dalla responsabile del Coordinamento Femminile

 

La convocazione del Comitato Esecutivo e la conseguente indicazione dell’ordine del giorno vengono effettuate dalla Segreteria Regionale almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo che la convocazione stessa non contenga esplicita motivazione d’urgenza.

La richiesta di convocazione dell’Esecutivo Regionale da parte di un terzo dei componenti deve essere motivata e deve indicare gli argomenti da porre all’ordine del giorno. La Segreteria Regionale è tenuta a provvedere alla convocazione nei 15 giorni successivi alla richiesta.

Il Comitato Esecutivo Regionale è presieduto dal Segretario Generale o, in sua vece e se è stato eletto, dal Segretario Generale Aggiunto oppure dal componente con la maggiore anzianità di iscrizione alla FISTel.

 

ART. 19 - LA SEGRETERIA REGIONALE

 

La Segreteria Regionale è costituita dal Segretario Generale, dall’eventuale Segretario generale Aggiunto e da massimo altri 3 Segretari.

Almeno un componente della Segreteria deve essere di sesso femminile.

ART. 20 - I COORDINATORI TERRITORIALI

Sono costituiti i seguenti Territori:

  • Cagliari
  • Nuoro
  • Ogliastra
  • Oristano
  • Sassari e Olbia
  • Sulcisi-Iglesiente

 

Il Comitato Esecutivo Regionale elegge, con votazione nel proprio seno in successive e separate votazioni a scrutinio segreto, i seguenti Coordinatori Territoriali:

  • Coordinatore Territoriale Cagliari
  • Coordinatore Territoriale Nuoro
  • Coordinatore Territoriale Ogliastra
  • Coordinatore Territoriale Oristano
  • Coordinatore Territoriale Sassari e Olbia
  • Coordinatore Territoriale Sulcis-Iglesiente

 

ART. 21 - I COORDINAMENTI DI SETTORE

 

AI fine di realizzare una incisiva presenza della Federazione ed un conseguente sviluppo organizzativo della ClSL sui luoghi di lavoro, la FISTel si avvale di organismi con funzioni, modalità ed obiettivi di cui all’art.28 dello Statuto Nazionale

Tali organismi si costituiscono anche sulla base di protocolli relazionali con le controparti o di intese unitarie tra le organizzazioni sindacali.  La finalità di tali organismi è di cogliere la specificità settoriale degli inquadramenti contrattuali e funzionale all’analisi, elaborazione e gestione della contrattazione nazionale e di secondo livello da realizzarsi insieme alle strutture FISTel del livello di riferimento.Tale assetto organizzativo seguirà l’evoluzione e lo sviluppo degli inquadramenti contrattuali dei settori della Federazione. A titolo esemplificativo i settori si configurano nei seguenti:

1) Telecomunicazioni

2) Spettacolo (Cinema, Musica, Teatro, Danza)

3) Quotidiani e Agenzie di Stampa

4) Informatica Applicata alle Telecomunicazioni e Installazioni telefoniche

5) Grafici – Periodici - Editoriali

6) Emittenza (Rai, Emittenza Privata)

7) Editoria e produzione discografica

8) Cartai - Cartotecnici

Inoltre per favorire la migliore rappresentanza del mondo professionale ed associazionistico si prevedono due aree operative

- associazionismo e categorie professionali artistiche;

- professioni della rete e conoscenza.

I Gruppi e/o Settori vengono costituiti:

  1. a) a livello Territoriale nelle Aziende o Settori presenti nel territorio con oltre due sedi di lavoro.
  2. b) a livello Regionale qualora esista almeno in due territori della regione il Gruppo o il Settore.
  3. c) a livello Nazionale qualora esista almeno in due regioni il Gruppo o il Settore.

A livello Territoriale, Regionale, Nazionale, seguendo il criterio della funzionalità operativa e della semplificazione organizzativa (filiera, macrosettore ecc.), si potranno designare responsabili o operatori. I responsabili di settore ai vari livelli, verranno designati dalla Segreteria Regionale e ratificati dall’Esecutivo o Consiglio Generale.

 

ART. 22 - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE RISORSE EDEL PATRIMONIO

 

Il Consiglio Generale della Federazione Nazionale è l'Organo competente a fissare la misura del contributo per iscritto nonché la ripartizione interna, le modalità di riscossione e ripartizione.  Le quote vengono versate su conti correnti intestati alle strutture. Le firme di traenza del Segretario Generale e del Segretario Amministrativo vanno apposte congiuntamente sul conto. I beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo acquisiti e costituenti il patrimonio della Federazione a tutti i livelli, devono essere, a seconda della loro natura, registrati ed inventariati dalle rispettive Strutture. Di tali beni la Federazione disporrà per il perseguimento delle finalità statutarie, procedendo all'uopo alla stipulazione di negozi giuridici e alla costituzione degli strumenti necessari per una buona gestione del patrimonio stesso. La titolarità di ogni bene mobile ed immobile, nonché di ogni altro diritto di natura patrimoniale, appartiene esclusivamente alla Federazione o alle singole Strutture.

Le persone fisiche, che, per i poteri alle stesse conferiti dagli Organi statutari, interverranno in negozi giuridici e manifestazioni di volontà aventi comunque attinenza al patrimonio della Federazione e delle sue articolazioni, dovranno in ogni caso specificare negli atti relativi la qualità nei limiti della quale esse agiscono.  Dei beni di qualsiasi natura, dislocati presso le varie Strutture sono responsabili i rispettivi rappresentanti legali consegnatari dei beni medesimi. Costoro dovranno altresì uniformarsi, per quanto attiene a ogni atto avente implicazioni patrimoniali, al disposto di cui al comma precedente.  Le strutture dovranno identificare il/i responsabile/i del trattamento dei dati personali degli iscritti a norma di quanto previsto dalla legge 675/96 (privacy) e successive. Le strutture stesse a tutti i livelli se e in quanto datori di lavoro con personale dipendente sono tenute ad indicare al garante nei termini di legge il responsabile del trattamento dei dati (L. 675/96). Analogamente le strutture a tutti i livelli sono tenute al rispetto delle norme previste dalla legge 626/95 (sicurezza) e successive. lanci

 

Art. 23

 

La elaborazione dei bilanci preventivi e consuntivi deve essere fatta da tutte le Federazioni Regionali e Territoriali in conformità alle norme e alla modulistica Confederale diramata dalla Federazione Nazionale.

Essi devono essere verificati dai collegi Sindacali, approvati dai competenti Organi delle Strutture ed inviati, entro il primo trimestre dell'anno successivo alla Federazione Nazionale ed alla USR o UST competente.

Sarà cura della Federazione Nazionale trasmettere alla Confederazione i bilanci consolidati di competenza. Ogni anno lo Segreteria Regionale predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo della Federazione Regionale, che sottopone, nei termini previsti dalle disposizioni Confederali, all'approvazione del Comitato Esecutivo Regionale. Le irregolarità contributive comportano lo riduzione della rappresentanza congressuale in proporzione diretta delle quote contributive obbligatorie effettivamente versate rispetto a quelle dovute per tutto il periodo decorrente dall'ultima tornata congressuale.

 

 

 

APPROVATO NEL CORSO DEL CONSIGLIO GENERALE DEL 22 MARZO 2013 E DEL COMITATO ESECUTIVO DEL 30 GIUGNO 2014

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