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DL 18/2020 – chiarimenti Ministero del Lavoro e messaggio Inps su congedo parentale e permessi L. 104/92

DL 18/2020 – chiarimenti Ministero del Lavoro e messaggio Inps su congedo parentale e permessi L. 104/92 Featured

Roma, lì Patronato INAS - Sede Centrale: 00198 Roma – Viale Regina Margherita 83/D – Tel. 0684438.1 – Fax 0684438222-314 Cod. Fisc. 07117601000 – Pers. Giurid. Registr. Trib. Roma n° 2264 del 3-08-94 DLCPS 29 Luglio 1947 – N 804 D M 8 Marzo 1950 LINEA DI PRODOTTO PREVIDENZA VP Ns/Rif. N° Vs/Rif. N° Oggetto: DL 18/2020 – chiarimenti Ministero del Lavoro e messaggio Inps su congedo parentale e permessi L. 104/92 Facciamo seguito al nostro messaggio n. 44 del 18 marzo scorso, di commento al DL 18 del 17 marzo 2020, per riportare i contenuti del messaggio n. 2181 del 20 marzo 2020, con il quale l’Inps ha fornito alcune prime indicazioni schematiche ed operative per richiedere e fruire dei nuovi congedi e permessi, che consentono ai lavoratori di astenersi dall’attività lavorativa per prendersi cura di un familiare disabile in situazione di gravità o, se genitori, dei figli minori nel periodo di sospensione dell’attività scolastica. Inoltre, cogliamo l’occasione per dare informazione di alcune importanti indicazioni esplicative fornite dal Ministero del lavoro con apposita Circolare del 24 marzo 2020. 1) Congedi Covid – 19 (Congedi parentali straordinari) E’ un congedo parentale straordinario della durata massima di 15 giorni fruibili, in modo alternato, da uno solo dei genitori lavoratori per nucleo familiare, per periodi dal 5 marzo al 3 aprile 2020. I congedi qui elencati in dettaglio si applicano ai figli adottivi, in affidamento o collocamento temporaneo, fino ai 12 anni di età. Non è chiaro se, in presenza di più di un figlio fino a 12 anni di età, il congedo parentale straordinario possa essere utilizzato per ogni figlio o una sola volta per il nucleo familiare. Né è chiaro se il nuovo congedo parentale possa essere utilizzato per metà giornata e, laddove gli accordi lo hanno previsto per il congedo parentale ordinario, anche frazionato ad ore. In attesa di specifiche indicazioni e sulla base del testo del DL attualmente vigente, riteniamo che il computo dei giorni del congedo parentale straordinario avvenga secondo le consuete modalità tipiche del congedo parentale ordinario. Pertanto, se il lavoratore, dopo un periodo di congedo, non rientra al lavoro, anche in modalità di lavoro agile, ai fini del raggiungimento dei 15 giorni vanno considerati anche i giorni festivi, i sabati e le domeniche. I beneficiari sono i genitori lavoratori, ed in particolare: a) Lavoratori dipendenti privati, vale a dire:  Genitori con figli che hanno fino a 12 anni di età, con indennità pari al 50 per cento della retribuzione e riconoscimento della contribuzione figurativa.  Genitori con figli dai 12 ai 16 anni: possono assentarsi dal lavoro per il medesimo periodo (15 giorni) senza alcuna indennità e senza copertura figurativa.  Genitori di figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età, anche al di sopra dei 12/16 anni, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. Anche a tale congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa.  Genitori che hanno terminato la fruizione massima individuale e di coppia prevista dalla normativa sui congedi parentali, con le indennità previste in base all’età del figlio per il quale è richiesto uno dei congedi Covid. Presentazione della domanda: Si esaminano qui di seguito varie possibili casistiche:  Genitori che hanno già presentato richiesta di congedo e, alla data del 5 marzo, hanno già fruito o in corso un periodo di congedo parentale “ordinario”: tali lavoratori non devono presentare una nuova domanda. I giorni di congedo parentale (e non altri) saranno convertiti d’ufficio dall’INPS nel nuovo congedo. Ciò significa che, dall’entrata in vigore del DL 18, non possono essere presentate domande di congedo per recuperare retroattivamente giorni di assenza dal lavoro ad altro titolo (per esempio, ferie, aspettativa non retribuita, ecc), sebbene ricadenti all’interno del periodo di sospensione dell’attività scolastica, cioè dal 5 marzo al 3 aprile 2020.  I genitori di figli con handicap in situazione di gravità che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno in corso di fruizione periodi di congedo parentale prolungato (art 33, D.Lgs. n. 151/2001) non devono presentare domanda. Anche tali periodi sono convertiti d’ufficio dall’Istituto di previdenza nel congedo Covid-19, con diritto alla relativa indennità del 50% della retribuzione.  I genitori che finora non hanno fruito di congedi, che intendono usufruire del nuovo Congedo Covid-19 e che hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali “ordinari”, possono presentare fin d’ora domanda al proprio datore di lavoro ed all’INPS, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.  I genitori di figli maggiori di 12 anni portatori di handicap grave, che non abbiano in corso di fruizione un periodo di congedo parentale prolungato, possono fruire del congedo Covid, ma dovranno presentare apposita domanda e nel caso in cui la fruizione fosse precedente alla data della domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo a partire dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che l’Inps renderà disponibile entro la fine del mese di marzo.  I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, se intendono avvalersi del nuovo congedo, devono presentare richiesta di congedo Covid unicamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS. b) Lavoratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS  Genitori con figli anche maggiori di 3 anni e fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento, di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell’indennità di maternità.  Genitori di figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento, di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell’indennità di maternità. Per questo tipo di congedo, non è previsto il rispetto del requisito di un minimo contributivo (in generale una mensilità). Presentazione della domanda:  I genitori con figli minori di 3 anni possono presentare domanda all’INPS fin d’ora, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.  I genitori con figli di età tra i 3 anni e fino ai 12 anni potranno presentare domanda all’INPS, anche con effetto retroattivo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, implementate al nuovo decreto entro il corrente mese di marzo.  I genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave possono già usufruire del congedo Covid-19. Dovranno comunque presentare la specifica domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda stessa, anche retroattivamente, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà aggiornata anch’essa entro la fine del mese di marzo.  I periodi di congedo parentale “ordinario” eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo Covid-19. c) Lavoratori Autonomi iscritti alle gestioni dell’INPS Sono i:  Genitori, con figli anche maggiori di 1 anno e fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, in base alla tipologia di lavoro autonomo svolto.  Genitori di figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, in base alla tipologia di lavoro autonomo svolto Per questi nuovi congedi, è molto importante precisare, che l’Inps non richiede, ai fini della loro indennizzabilità, la sussistenza della regolarità contributiva. Presentazione della domanda: Si possono distinguere le seguenti casistiche:  I genitori con figli minori di 1 anno: possono fare domanda all’INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.  I genitori con figli di età tra 1 anno e fino ai 12 anni potranno presentare domanda all’INPS e se la fruizione è precedente alla domanda medesima, sarà possibile farlo anche con effetto retroattivo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, che sarà adeguata entro la fine del mese di marzo.  I genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave possono già usufruire del congedo Covid-19. Dovranno in ogni caso presentare apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva a decorrere al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, dalla fine del mese di marzo.  I periodi di congedo parentale “ordinario” eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non saranno convertiti nel congedo Covid-19. d) Lavoratori dipendenti pubblici: Per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, le indennità relative ai nuovi congedi sono a carico dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Presentazione della domanda: Anche la domanda dei nuovi congedi si presenta alla propria Amministrazione pubblica secondo le indicazioni dalla stessa fornite e nessuna domanda deve essere presentata all’Inps. Compatibilità/Incompatibilità: I congedi e permessi sopraindicati non possono essere utilizzati se:  se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito  se è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting. È possibile, invece, cumulare:  nell’arco dello stesso mese, uno dei congedi Covid-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104, anche nel numero maggiore previsto dal decreto “Cura Italia”  nell’arco dello stesso mese, uno dei congedi Covid-19 con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave. 2) Permessi mensili per handicap grave (L. n. 104/1992) Il decreto ha previsto un aumento dei giorni di permesso retribuiti ordinariamente previsto. In aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/92 (3 per il mese di marzo e tre per il mese di aprile), infatti, è ora possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile. Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti anche consecutivamente nell’arco dello stesso mese. In base alle indicazioni del Ministero del Lavoro, precisiamo che, per quanto riguarda la disabilità, restano ferme le consuete modalità di fruizione e di cumulo dei permessi mensili. Nello specifico, il Ministero ha chiarito che, se si ha diritto a 6 giorni di permesso al mese per due familiari, ora si avrà diritto, in virtù del citato decreto, a 36 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa (6 giorni a marzo + 6 giorni ad aprile + 24 giorni da poter utilizzare fra marzo e aprile). Riepiloghiamo, qui di seguito, gli aventi diritto agli ulteriori giorni di permesso mensile previsti dal Decreto Cura Italia: 1. Lavoratori genitori di figli con disabilità grave non ricoverati a tempo pieno per accudire i propri figli; 2. Lavoratori che sono coniuge, parenti e affini entro il 2° grado di persone con disabilità grave (ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti), non ricoverati a tempo pieno; 3. Lavoratori con disabilità grave – che, anche se non espressamente richiamati dal testo del DL 18, sono stati esplicitamente inclusi nella nota di chiarimento del Ministero del Lavoro Soggetti aventi diritto:  Lavoratori dipendenti privati:  Lavoratori che assistono un familiare con handicap grave  Lavoratori disabili che beneficiano dei permessi per se stessi. Presentazione della domanda:  Il lavoratore che ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi, con validità che comprende i mesi di marzo e aprile, non deve presentare una nuova domanda. Può già fruire delle ulteriori giornate previste e i datori di lavoro devono considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi.  Il lavoratore che finora non ha presentato domanda di autorizzazione alla fruizione dei permessi o la precedente ha terminato la sua validità: deve presentare domanda secondo le modalità già in uso. Il provvedimento di autorizzazione che verrà emesso sarà considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni. Ricordiamo che nel primo mese di autorizzazione, viene riconosciuto 1 giorno di permesso ogni 10 giorni di assistenza al disabile.  I lavoratori dipendenti per i quali è previsto il pagamento diretto dell’indennità da parte dell’INPS (lavoratori agricoli e lavoratori dello spettacolo a tempo determinato), devono presentare una nuova domanda secondo le consuete modalità solo nel caso in cui non sia già stata presentata una istanza relativa ai mesi per cui è previsto l’incremento delle giornate fruibili.  Lavoratori dipendenti pubblici: La domanda, nonché la relativa indennità, sono a cura dell’Amministrazione pubblica di appartenenza La domanda di permesso è presentata alla propria Amministrazione pubblica secondo le indicazioni dalla stessa fornite. 3) Bonus per servizi di baby-sitting Covid-19 I genitori hanno, inoltre, la possibilità di beneficiare di un bonus per i servizi di baby-sitting, per le prestazioni effettuate nei periodi di chiusura scolastica. Possono richiedere il bonus:  ii genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020;  anche in caso di adozione e affido preadottivo;  oltre il limite d’età di 12 anni, in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale; Il bonus è erogato mediante il “Libretto famiglia”, di cui di all’articolo 54-bis della legge 24 aprile 2017, n. 50. Beneficiari: a) I lavoratori dipendenti privati, i lavoratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, i lavoratori autonomi (iscritti e non all’INPS). Hanno diritto al voucher baby-sitting, fino ad un massimo di 600 euro per famiglia: - lavoratori dipendenti del settore privato; - lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; - lavoratori autonomi iscritti all’INPS; - lavoratori autonomi non iscritti all’INPS (subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali). b) Lavoratori dipendenti pubblici: Il bonus per servizi di baby-sitting spetta anche ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie: • Medici; • Infermieri; • Tecnici di laboratorio biomedico; • Tecnici di radiologia medica; • Operatori sociosanitari • al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Per le categorie di lavoratori pubblici aventi diritto al bonus, questo è erogato dall’INPS mediante il libretto famiglia, con riferimento alle prestazioni rese a decorrere dal 5 marzo per i periodi di sospensione delle attività didattiche. Inoltre, l’importo complessivo spettante, per essi, è riconosciuto fino ad un massimo di 1.000 euro per nucleo familiare. IMPORTANTE: Il bonus per servizi di baby-sitting non è fruibile: ✓ se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito; ✓ se è stato richiesto il congedo COVID-19, rispetto al quale è alternativo. È possibile cumulare: ✓ il bonus per servizi di baby-sitting con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile) ✓ Il bonus per servizi di baby-sitting con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave. Come presentare la domanda per il bonus per servizi di baby-sitting: La domanda per il bonus per servizi di baby-sitting, può essere presentata:  per ogni figlio di età inferiore a 12 anni (tale limite non si applica in caso di minori portatori di handicap grave), fermo restando il limite complessivo di 600 euro ovvero di 1.000 euro per il nucleo familiare ammesso al beneficio;  utilizzando la modulistica ufficiale che a breve sarà disponibile sul sito dell’INPS. La procedura telematica per la presentazione delle istanze di bonus sarà rilasciata dall’Inps entro la prima settimana di aprile. Libretto Famiglia: Per conseguire il bonus, i beneficiari dovranno registrarsi tempestivamente come utilizzatori di libretto Famiglia sul sito INPS, nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali > “Libretto Famiglia link”. Ugualmente, dovranno registrarsi come prestatori sulla piattaforma dell’INPS dedicata alle Prestazioni occasionali i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting, ed esercitando “l’appropriazione” delle somme nell’ambito di tale procedura. Tali incombenze sono di competenza del patronato e seguirà, per tale aspetto, specifica nostra comunicazione. 4) Altre norme a favore dei lavoratori con disabilità grave, immunodepressi o a favore di lavoratori con patologie oncologiche o sottoposti a terapie salvavita L’articolo 26, comma 2, del decreto prevede che: ”Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9”. I dipendenti privati e pubblici, hanno quindi ora la possibilità di assentarsi dal lavoro fino al 30 aprile 2020 se sono: - Disabili gravi, ai sensi del citato articolo 3, comma 3, della legge n.104/1992; - Immunodepressi, lavoratori con patologie oncologiche o sottoposti a terapie salvavita, in possesso di idonea certificazione. Nella sua circolare, il Ministero del Lavoro non ha specificato di quale certificazione si tratti: se, per esempio, sia necessario (come sembrerebbe dal testo letterale del DL 18) il verbale sanitario di riconoscimento dell’handicap non grave dal quale siano rilevabili le condizioni sopra descritte o quale altra certificazione, magari la sola attestazione del medico di medicina generale. In tali casi, l'assenza dal servizio sarà equiparata al ricovero ospedaliero ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legge 2 marzo 2020 n. 9. Il Responsabile Angela Maria Caracciolo

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